La responsabilità civile in ambito di detenzione di equidi

La sola regola da seguire per evitare conseguenze è di adottare le giuste cautele, adoperando il buon senso.
Avv. Claudia Taccani

Avv. Claudia Taccani

Avvocato responsabile Sportello Legale OIPA Italia Onlus e socio fondatore di Animal Law Italia. Da anni svolge l'attività di divulgatrice sulla tutela legale degli animali.

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Tempo fa era stata divulgata la notizia riguardante la sospensione della patente ad un uomo perché ubriaco a cavallo.

Ci troviamo a Ivrea, un uomo aveva bevuto troppo ed era caduto dal suo cavallo sulla strada pubblica: l’animale, per fortuna, era rimasto fedelmente a fianco al cavaliere caduto a terra e, una volta giunta la polizia, veniva ricondotto da un agente al maneggio dopo che essere stato effettuato l’alcoltest al relativo proprietario.

Confermato lo stato di ubriachezza dell’uomo, veniva contestato l’illecito per “guida” in stato di ebbrezza ed effettuata segnalazione alla prefettura per la sospensione della patente di guida.

Il Codice della Strada disciplina la conduzione dell’animale da sella così come ogni Comune ed Ente parco può dettare regole e/o esclusioni per la circolazione con questi animali su determinate strade o aree. Il cavallo, infatti, è tutelato come essere senziente ma per legge, al pari degli asini, pony ecc. è classificato come “animale da sella”, a prescindere se la si utilizzi o meno e, pertanto, è necessario seguire regole di condotta che tutelino lo stesso animale e l’incolumità pubblica. Per poter passeggiare insieme al nostro cavallo è necessario informarci con anticipo su che strade possiamo percorrere e con che modalità, tenendo conto che possono sussistere divieti specifici e sanzioni pecuniarie in caso di trasgressione.

Ovviamente, sempre ed ovunque, l’animale deve essere rispettato, in caso contrario scatta la responsabilità penale per maltrattamento.

Ma siamo responsabili per eventuali danni cagionati dal o con il nostro cavallo (o altro equide)?

La risposta è sì, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2051 del codice civile, perché per legge, il proprietario o il possessore di un animale è responsabile per eventuali danni cagionati dallo stesso, anche in caso di smarrimento o fuga. In pratica è necessario tenere controllato il cavallo da noi posseduto, sia quando è con noi o quando tenuto libero in un terreno idoneo, installando un ampio recinto o altro metodo contenitivo, e sottoscrivendo un’assicurazione per responsabilità civile in caso di danni cagionati da “animali da sella”.

E come comportarsi in occasione di una passeggiata a piedi?

È doveroso tenerli alla longhina nel rispetto del codice della strada e dei regolamenti locali, per la tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza dello stesso animale. Ancora, secondo il codice della strada, il guidatore deve ridurre la velocità, a seconda della situazione in cui si trova, per evitare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e, pertanto, rallentando la corsa in presenza di animali per evitare di spaventarli in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone. Per questo motivo, in linea generale è possibile ritenere responsabile per danni da sinistro stradale il guidatore di un veicolo che non presti attenzione alla presenza di un cavallo sellato o alla longhina, su strada. In parole semplici: se siamo alla conduzione di un veicolo e ci imbattiamo in un cavallo montato o libero, regoliamo la velocità e fermiamoci se necessario. Condotta che, per il rispetto della sicurezza e degli stessi animali, dovrebbe essere tenuta sempre e senza eccezioni.

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