La competenza comunale in tema di tutela e benessere degli animali d’affezione

Sono numerose le norme e le sentenze che identificano nel Sindaco) l'organo competente e responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio
Alice Caldarini

Alice Caldarini

Dottoressa in Giurisprudenza con una tesi in diritto penitenziario, da sempre è interessata ai diritti degli animali, in particolare a quelli inerenti il mondo degli equidi. Collabora con associazioni attive nell'ambito del benessere dei cavalli e nel loro recupero in caso di maltrattamenti.

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In ambito di benessere e tutela degli animali d’affezione, vi è stato un incremento di interventi legislativi volti a proteggere gli animali da maltrattamenti, regolare la convivenza con l’uomo e la tutela della salute pubblica e sociale.

La competenza comunale in tema di tutela e benessere degli animali d’affezione deriva dalla Legge n. 281 del 1991, definita anche “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, con cui viene definita la rete di competenze, specifiche, spettanti allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni.

Questa competenza è stata riconfermata anche dal recente Accordo tra Stato e Regioni autonome Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane del 24 gennaio 2013 e dal Tar Piemonte, secondo cui «dall’attribuzione al Comune delle funzioni di vigilanza in materia di protezione degli animali – un tempo riservate all’ENPA – consegue la potestà regolamentare di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 267 del 2000» (TAR Piemonte, Torino, sez. II, 7 maggio 2013, n. 548). Dunque, in virtù di quanto appena citato, il Comune, rappresentato dal Sindaco, è competente e responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio, secondo quanto previsto dall’art. 50 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL).

In relazione alla Legge quadro, l’Amministrazione comunale ha l’obbligo di prevenire il randagismo, con misure preventive ed identificabili, e di vigilanza. Quest’ultimo obbligo spetta, in particolare, al Corpo di Polizia Locale, quale autorità di P.S., che, all’occorenza collaborando con le Forze dell’Ordine, attua interventi di controllo e repressione di tutte quelle condotte, che possono rivelarsi illecite.

Ricordiamo che numerosi enti locali si sono dotati di un apposito regolamento per la tutela degli animali, che disciplina non soltanto gli aspetti legati al randagismo e alle colonie feline ma incide anche su numerosi altri aspetti legati alla convivenza con gli animali in ambito urbano.

Oltre a ciò, un ulteriore strumento, a disposizione del Comune, per assolvere ai propri obblighi, è rappresentato dal potere di ordinanza, assegnato dal TUEL al Sindaco, attraverso il quale è possibile disciplinare determinati ambiti, ricorrendo certe condizioni.

Ulteriore conferma e chiarimento dei poteri e, soprattutto, della responsabilità del Sindaco in materia degli animali, oggetto di confisca, è dato dalla Cassazione IV penale con la sentenza n. 148 del 2017: la Corte Suprema sostiene che «il Comune, nella persona del Sindaco è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia, che comporta l’obbligo di far fronte al loro mantenimento in caso di confisca».

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