Il cane “randagino” ritrovato vagante, tenerlo è reato?

I Giudici del "Palazzaccio" danno rilevanza alla mancanza di identità del cane poiché privo di segni di riconoscimento.
Avv. Cristiana Cesarato

Avv. Cristiana Cesarato

Avvocata civilista in Torino e addestratrice cinofila di 1° livello ENCI. Blogger per passione e per difendere un grande sogno: il riconoscimento del diritto degli animali come un diritto costituzionalmente garantito.

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Torno a riflettere su identificazione e obbligo di registrazione del proprio animale domestico all’anagrafe canina.

Il Giudici del Palazzaccio, che chiamano il protagonista della storia “randagino”, non so se con tono affettuoso o dispregiativo, sono riusciti a dare grande importanza e rilevanza alla mancanza di identità del cane poiché privo di segni di riconoscimento (microchip, targhetta, tatuaggio, iscrizione all’anagrafe canina).

Il caso che hanno affrontato vede come protagonista “randagino” che si infila volontariamente nell’auto di Tizio dopo averlo seguito per un certo tratto.

Tizio consegna “randagino” a Caio, grande amante degli animali che, dopo aver controllato l’assenza del microchip e della targhetta, decide di adottarlo dichiarandolo all’apposito istituto di registrazione degli animali domestici, sennonché qualche tempo Sempronio ne richiede la restituzione, dichiarando che era solito lasciare “randagino” libero intorno a casa e di non averlo più ritrovato.

Il caso sembra meno banale di quanto sembra, sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo umano.

Sotto il profilo umano non approvo molto chi lascia libero il proprio animale senza nemmeno un segno identificativo poiché, a mio avviso, manca completamente di senso di responsabilità e di cura del proprio animale.

Detto questo, ritorno a rivestire i panni dell’avvocato e affronto invece il profilo giuridico della questione.

Il cane non aveva alcun segno di riconoscimento (microchip, tatuaggio, targhetta, ecc.) sicchè è del tutto ragionevole ritenere che Tizio non avesse la consapevolezza di aver rinvenuto un animale di proprietà altrui, e, quindi, smarrito ben potendo pensare di aver trovato un cane abbandonato (Cass. pen., n. 11700 del 2012).

In assenza di medaglietta recante un numero di telefono o di altra informazione per risalire al proprietario, ai sensi delle leggi regionali che hanno recepito la Legge quadro nazionale n. 281/1991 sulla Tutela degli Animali d’affezione e la Prevenzione del randagismo, è obbligatorio denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia oppure al Servizio Veterinario dell’ASL.

La denuncia certificherà peraltro la condizione di cane vagante ritrovato e servirà a perseguire il responsabile dell’eventuale abbandono.

Il cane vagante sarà consegnato, unitamente al verbale della Pubblica Autorità, alla struttura di accoglienza – pubblica o privata convenzionata – competente per territorio ovvero al canile municipale o al canile convenzionato con il Comune sul cui territorio è stato ritrovato il cane.

Potrà in seguito essere la struttura a predisporre un affidamento provvisorio (in attesa delle indagini sul ritrovamento frutto di un abbandono o uno smarrimento) ovvero, dopo i tempi stabiliti dalla Legge, un futuro affidamento definitivo.

Adottare un cane ritrovato si può! 

Nel caso di “randagino” quindi sia di Tizio che di Caio avrebbero dovuto denunciare tempestivamente il ritrovamento del cane ottemperando ai doveri imposti dalla legge, condotta però che non è stata ritenuta sanzionabile dai Giudici che hanno invece dato particolare rilevanza alla assoluta buona fede dell’imputato, assolto dal delitto di appropriazione indebita perchè il fatto non costituisce reato.

Altro profilo giuridico della questione, non affrontato dai Giudici ma a mio avviso assai rilevante, è l’illiceità della condotta di Sempronio che non curandosi del suo cane, di fatto lo ha abbandonato, condotta punita dal nostro ordinamento all’articolo 727 del codice penale.

Tale norma, in particolare, prevede testualmente che:
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

Le fattispecie punite, quindi, sono due: l’abbandono di animali e la loro detenzione in condizioni che contrastano con la natura e generano sofferenze.

Foto: michelangeloop su iStock

Ma cosa si intende specificatamente per abbandono di animali?

Il concetto di abbandono va ricondotto alla trascuratezza o al disinteresse verso l’animale e non invece all’incrudelimento nei suoi confronti o all’inflizione di sofferenze gratuite, atteggiamenti puniti con il reato di maltrattamento.

L’abbandono, in ogni caso, non va individuato nella sola precisa volontà di abbandonare l’animale, ma nell’intento più generale di non prendersene più cura nella consapevolezza dell’incapacità dell’animale di provvedere autonomamente a se stesso.

In tema di abbandono di animali, sono diverse le fattispecie passate al vaglio della Corte di Cassazione che, di volta in volta, ha considerato tale la condotta di chi abbia affidato il proprio cane a un canile omettendo poi di ritirarlo, oppure quella di chi ha lasciato il proprio animale domestico nel giardino di casa per partire per le vacanze.

A mio avviso quindi sarebbe stato necessario che la condotta di Sempronio fosse punita, proprio per evitare che simili episodi di trascuratezza passino inosservati.

Foto di copertina: DimaBerkut su iStock

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