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Dall’allevamento alla libertà: contorni giuridici

Sono stati affidati alle Associazioni sia gli animali adulti presenti nell’allevamento sia i vitellini nati nelle more del procedimento per maltrattamento e detenzione di animali in condizioni incompatibili.
Avv. Maria Cristina Giussani

Avv. Maria Cristina Giussani

Avvocato penalista in Milano, affianca la libera professione  alla collaborazione con associazioni animaliste e antispeciste occupandosi della difesa degli attivisti e della tutela legale dei diritti degli animali.

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In data 3 Dicembre 2019 il Giudice delle Indagini Preliminari di Milano, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto il sequestro preventivo nei confronti di un allevatore di Cassano d’Adda nell’ambito di un procedimento per i reati di maltrattamento animale (art. 544 ter c.p.) e di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727 c.p.).

Degna di nota risulta essere la motivazione di tale Giudice a sostegno del proprio provvedimento. Nel decreto infatti recepisce il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 727 c.p., con riferimento alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, è da interpretarsi nel senso che «le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l’animale possa subire vere e proprie lesioni dell’integrità fisica» (Sez. 3a, n. 2774 del 21/12/2005).

Che vi possa essere reato a prescindere dall’evidenza di vere e proprie lesioni all’integrità fisica degli animali pare essere un punto faticosamente raggiunto ma ormai fermo e, aggiungerei, un principio di civiltà giuridica.

Se gli animali, in questi frangenti, sono vittime, come tali devono essere trattati, con una valutazione complessiva del loro male–stare in base a visite e certificati di veterinari obiettivi ed indipendenti.

E quindi il GIP prosegue:

«Ne consegue che il parametro normativo della natura degli animali, in base al quale la condotta di detenzione assume valenza illecita chiede, per le specie più note, che ci si riferisca al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali».

Questo passaggio mi pare davvero rilevante in quanto ancora la valutazione di comportamenti costituenti possibili illeciti o reati nei confronti degli animali, all’etologia e alle scienze naturali.

Mi preme sottolineare l’aspetto innovativo di questo metro di valutazione che sposta il tanto vituperato tema del c.d. “benessere animale”, di difficile definizione ed evidenza (in base alle varie specie) se non nei casi di maltrattamento più eclatanti, ad una valutazione del concetto di “sofferenza” per ciascuna specie per tentare di elidere i preconcetti nei confronti di alcuni animali che, in quanto “ da reddito” non godrebbero di alcun diritto (vedensosi negato riconoscimento e tutela anche nel caso di maltrattamenti).

Come dire che, essendo animali destinati al consumo alimentare non valesse la pena focalizzarsi sulle condizioni delle loro vite negli allevamenti.

È appena il caso di ricordare che l’articolo 19 ter disp. coord. Cod. pen., esclude la configurabilità del reato previsto dall’articolo 544 ter c.p.e delle altre disposizioni del Titolo IX bis, Libro II, del cod. Pen. ad una serie di attività ivi menzionate (anche all’attività di allevamento), a condizione però che tali attività siano svolte nel rispetto della normativa di settore.

E invece qui, a seguito di numerose ispezioni da parte dei Carabinieri NAS e veterinari ATS, venivano rilevate una serie di criticità riguardanti:

  1. Il problema alimentare: la razione di cibo somministrata non risultava idonea per qualità e quantità al mantenimento in salute degli animali;
  2. Il problema abbeveraggio: la possibilità di accesso ad acqua potabile non è garantita a tutti gli animali essendo gli abbeveratoi posti ad una altezza non accessibile agli animali più piccoli;
  3. Il problema ambientale: le condizioni igieniche dovrebbero garantire un ricovero pulito ed asciutto anche nei periodi più critici a livello climatico;
  4. La mancanza di un locale infermeria in grado di accogliere eventuali animali ammalati o feriti: una bovina veniva trovata nell’ex locale destinato alla mungitura «con decubito sternale dovuto probabilmente ad una lesione a carico del bacino, e con parziale ottundimento del sensorio, imbrattata di feci, in cattivo stato di nutrizione e pressoché cachettico», come da relazione del responsabile dell’ATS.

Veniva nominato custode il Sindaco del Comune di Cassano D’Adda, prescrivendo comunque la permanenza dei 38 bovini nell’allevamento in cui si trovavano.

A seguito delle problematiche sollevate dal Sindaco, connesse alla gestione degli animali in loco, il Pubblico Ministero chiedeva al Giudice delle Indagini Preliminari l’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’ art. 260 c.p.p. degli animali sequestrati ai fini della cessione definitiva degli stessi.

L’articolo 260, comma 3 c.p.p. prevede infatti la facoltà per l’Autorità Giudiziaria di disporre la vendita di beni deperibili sottoposti a sequestro e, nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto non possibile la restituzione degli animali all’ allevatore stante le condizioni di precarietà e di difficoltà psicofisica degli animali, riconoscendo perciò la “natura deperibile” degli stessi.

In data 27 gennaio 2020, il medesimo Giudice delle Indagini Preliminari, ne autorizzava la vendita e, dopo un’asta pubblica andata deserta, ne disponeva la vendita all’unica ditta offerente.

A questo punto, sembrava tutto perduto: gli animali acquistati da un altro allevatore, seppur in una struttura magari migliore, sarebbero stati nuovamente sfruttati e “messi a reddito”.

Nonostante la vendita, dopo qualche tempo, l’acquirente comunicava al Comune di Cassano D’Adda, nella persona del sindaco, la rinuncia all’acquisto dei bovini e pertanto, in coerenza con la legge n. 189/2004, art. 3, quale modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, che prevede all’articolo 19-quarter che «Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, siano affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, identificati con Decreto del Ministero della salute», a seguito di numerose istanze già presentate da diverse Associazioni che si occupano di tutela e protezione degli animali, l’Autorità Giudiziaria ha provveduto all’affidamento della custodia a tali associazioni.

Sono stati affidati alle associazioni sia gli animali adulti presenti nell’allevamento sia i vitellini nati nelle more del procedimento, riuscendo così a spezzare la catena animali- acquisto-allevamento-sfruttamento-reddito-uccisione per trasformarla in: esseri viventi senzienti-vita propria in luoghi di libertà.

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