Il Tar Toscana rigetta il ricorso del circo Medrano contro il Comune di Lucca

La decisione apre la strada ad altre amministrazioni comunali che intendano disincentivare l'attendamento dei circhi sul proprio territorio.
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Avv. Alessandro Ricciuti

Presidente di Animal Law Italia.

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Il Tar Toscana ha respinto il ricorso del Circo Medrano contro la delibera del Comune di Lucca del 21/2/2017 che vieta su tutto il territorio comunale lo svolgimento di circhi e spettacoli viaggianti che utilizzino animali.

La Leonida S.r.l. — che gestisce il circo Medrano e aveva fatto richiesta di concessione dello spazio per gli spettacoli dal 22 marzo al 2 aprile — aveva inizialmente accettato per iscritto la prescrizione del Comune di non far esibire animali per ragioni igienico-sanitarie, data la vicinanza al mercato ambulante; dopo però aveva deciso di fare ricorso.

Per la verità, il bando tout court era stato superato dal nuovo regolamento su luna park e circhi del 4/4/2017, che prevede semplicemente una precedenza per i circhi che non usano animali selvatici e/o esotici in cattività, aggiungendo l’obbligo di rispettare le Linee guida elaborate dalla Commissione CITES e stabilendo che l’amministrazione possa «eccezionalmente sospendere o revocare per ragioni di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso».

In un primo momento, il Tar aveva concesso la sospensiva, permettendo ai circensi di montare i tendoni e distribuire locandine che mostrano in bella lista elefanti e giraffe. Ieri però la doccia fredda: all’udienza per il merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la Leonida Srl condannata a 2.000 euro di spese legali. La Leonida, infatti, non aveva notificato il ricorso al Circo Cuba (controinteressato), che era risultato secondo in graduatoria e che aveva accettato di poter rinunciare all’utilizzo di animali. Se la Leonida avesse reso una dichiarazione veritiera (cioè di non voler rinunciare agli animali), quest’ultimo si sarebbe posizionato primo in graduatoria per l’assegnazione dello spazio.

Ad aver convinto il Tar sono state soprattutto le particolari modalità con le quali è stata disciplinata da parte del Comune la concessione delle autorizzazioni, che sono favorevoli ai circhi senza animali, senza però escludere quelli che invece ne prevedono l’esibizione. Un meccanismo opposto diverso rispetto al divieto generalizzato per il quale avevano optato in passato diverse amministrazioni comunali e che la giurisprudenza amministrativa considerava illegittimo, in quanto giudicato in aperto contrasto con la legge sul circo equestre del 1968, che ne riconosce la funzione sociale.

Il Comune di Lucca tramite il suo dirigente al SUAP ha già inviato una comunicazione al gestore del circo, intimando di togliere gli animali dall’area occupata, provvedendo inoltre alla pulizia entro la mezzanotte di venerdì 23 marzo e ricordando che gli spettacoli già programmati non potranno prevedere in alcun modo l’utilizzo degli animali.

Le battaglie delle pubbliche amministrazioni contro i circhi con animali non sono nuove: facendo una rapida ricerca, si scopre che le prime sentenze dei Tar risalgono ai primi anni del secolo. Tuttavia, fino ad oggi queste vicende si erano sempre concluse con la vittoria dei circensi, forti di una legge del 1968 — oramai inadeguata ai tempi attuali — che riconosce la “funzione sociale” del circo equestre.

La partita non è chiusa, in quanto sarà possibile il ricorso al Consiglio di Stato. Noi continueremo ovviamente a seguire la vicenda e vi daremo conto di eventuali aggiornamenti.

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