Macellazione

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La normativa è principalmente contenuta nel Regolamento (CE) N. 1099/2009 del 24/09/2009 (versione consolidata) relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento. Disciplina l’abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti e tutte le operazioni correlate (cioè che hanno luogo nel contesto e nel luogo dell’abbattimento quali il maneggiamento, la stabulazione, l’immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento), nonché l’abbattimento di animali a fini di spopolamento. Non si applica ai volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato.

La disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento è dettata dal D.Lgs. n. 131/2013 del 06/11/2013.

Nel 2014 il Ministero della Salute – DGSAF ha adottato delle linee-guida per l’applicazione del Regolamento.


Prescrizioni generali del Regolamento

  • Durante l’abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili (art. 3 par. 1);
  • Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento (con l’eccezione della macellazione rituale), conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all’allegato I; la perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale (art. 4, par. 1);
  • L’abbattimento e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l’esecuzione di tali operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili (art. 7 par. 1);
  • Le operazioni di macellazione (maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, dissanguamento) devono essere eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite dal regolamento (art. 7 par. 2).

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