Protezione degli animali negli allevamenti

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Le disposizioni generali in materia sono contenute nel D. Lgs. n. 146/2001 del 26 marzo 2001 di attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. Si tratta delle misure minime da osservare negli allevamenti, anche in presenza di normative di protezione specifiche.

Si applica a qualsiasi animale (inclusi pesci, rettili e anfibi), che venga allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli. Restano invece esclusi dall’ambito di applicazione gli animali:
a) che vivono in ambiente selvatico;
b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni,
ad attività culturali o sportive;
c) da sperimentazione o da laboratorio;
d) invertebrati.

La legge prevede la possibilità (art. 2 comma 2) che le Regioni attraverso i servizi veterinari locali organizzino dei corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.


Prescrizioni generali

Vengono previsti degli obblighi a carico del proprietario o custode ovvero detentore, inteso come «qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali» allo stesso modo di quanto previsto dall’art. 2052 del codice civile1Art. 2052 – Danno cagionato da animali: «Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito».

L’art. 2 comma 1 dispone che costoro sono tenuti a:

a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;

b) allevare gli animali (tranne pesci, rettili e anfibi) secondo le disposizione dettate dall’allegato.


Sanzioni

Le sanzioni per la violazione delle suddette prescrizioni sono dettate dall’art. 7, che prevede al primo comma l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.557,41 a € 9.296,22 sempre che il fatto non costituisca reato (es. maltrattamento di animali); in tale ipotesi, verrà notiziata l’autorità giudiziaria, ossia la Procura della Repubblica preso il Tribunale competente per territorio, affinché provveda a quanto di propria competenza.

Il sedendo comma prevede che nel caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell’esercizio dell’allevamento da uno a tre mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.


Controlli

Sono previsti due tipi di controlli: l’art. 4 prevede i controlli interni, mentre l’art. 5 disciplina i controlli comunitari.

Quanto ai primi, vengono attuati dai servizi veterinari locali, che dispongono ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni del decreto, da effettuare anche in occasione di altri controlli. La conformità delle modalità di allevamento e custodia degli animali alle disposizioni dell’allegato deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

I servizi veterinari locali trasmettono al Ministero della sanità una relazione sulle ispezioni, attraverso un formulario unico predisposto dal Ministero (“check-list”). A sua volta, il Ministero della sanità presenta alla Commissione europea una relazione complessiva sui risultati delle ispezioni.

Quanto ai controlli comunitari, l’art. 5 prevede che gli esperti veterinari della Commissione europea ed il Ministero della sanità, anche al fine di garantire l’applicazione uniforme all’interno del territorio nazionale, possono procedere a controlli per verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal decreto ed accertare che le ispezioni da parte delle autorità sanitarie locali vengano effettuate correttamente.

Di questi controlli viene redatta una relazione e il Ministero della sanità adotta i provvedimenti resi necessari dai risultati delle verifiche.


Le prescrizioni dell’allegato

Costituiscono la parte fondamentale del decreto. Sono divisi in diverse aree che coprono tutti gli aspetti della custodia e accudimento degli animali rilevanti ai fini del benessere.

Personale
Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo
Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
Per consentire l’ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un’adeguata illuminazione fissa o mobile.
Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione
Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati.
I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell’autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento
La libertà di movimento propria dell’animale, in funzione della sua specie e secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.
Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l’animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione
I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo.
Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un’adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati
Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici
Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all’impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d’allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze
Agli animali deve essere fornita un’alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.
Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
Tutti gli animali devono avere accesso ad un’appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l’esperienzanacquisita ne abbiano dimostrato l’innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche
È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell’abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.
La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali.
A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato l’uso dell’alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Queste pratiche sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell’azienda.

Procedimenti di allevamento
Non devono essere praticati l’allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni.
Non è vietato fare ricorso a procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

Norme speciali applicabili agli animali da pelliccia

Ulteriori disposizioni sono dettate per gli animali allevati con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia.

Misure minime degli spazi per i visoni allevati in gabbia (superficie libera con esclusione del nido): 2550 cm2 per ciascun animale adulto singolo o adulto con piccoli. Dopo lo svezzamento, lo stesso spazio di 2550 cm2 può essere destinato fino a due animali giovani.

Dimensioni minime della gabbia: 45 cm di altezza, 30 cm di larghezza, 70 cm di lunghezza.

Le suddette misure non sarebbero più applicabili, in quanto a partire dal 1° gennaio 2008 l’allevamento deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di 50 x 50 cm per ciascun animale presente nel recinto. I visoni devono anche disporre di un contenitore per l’acqua di dimensioni di 2 x 2 metri
con profondità di almeno 50 cm al fine di consentire l’espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.

Note

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    Art. 2052 – Danno cagionato da animali: «Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito».

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